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Wcube LOGISTIC Logistica Magazzino Il prodotto nasce con l’obiettivo di razionalizzare l’organizzazione ed il controllo di tutte le attività logistiche di magazzino. A partire dalla tracciabilità lotti, attraverso la ottimizzazione scorte, il software logistic vi mette a disposizione la flessibilità e gli strumenti a supporto delle decisioni indispensabili per garantire velocità e precisione richieste. Generatore Transazioni Con l'obiettivo di azzerare i costi di sviluppo connessi alla realizzazione di programmi per terminali radio, logistic dispone di un sofisticato generatore di transazioni ... Metodo di approccio Un metodo provato ed efficace costituito di differenti approcci, ciascuno disegnato per il tipo di start-up più adatto alle esigenze del potenziale cliente Decreto Legislativo Articolo 2 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro. Articolo 7 Disposizioni finali 1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. Regolamento Articolo 18 Rintracciabilità 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
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